Ricorso  per  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,  presso  i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; 
    Contro la Provincia autonoma di Bolzano in persona del Presidente
della  Giunta  provinciale   pro   tempore,   per   la   declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale della legge provinciale  9  aprile
2009, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 21 aprile  2009,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2009 e  per  il  triennio  2009-2011  (Legge  finanziaria
2009)». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  12  giugno  2009  (si
depositeranno  estratto  del  verbale  e   relazione   del   ministro
proponente). 
    La legge provinciale presenta  diversi  profili  d'illegittimita'
costituzionale che di seguito si espongono. 
    1) Gli articoli 5, 27, comma 7,  e  28  comma  1,  dispongono  in
materia di contratti pubblici. In via preliminare, si osserva che  il
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, individua un nucleo di principi e disposizioni  comuni
a tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
sia sopra che sotto soglia, sia nei settori ordinari che nei  settori
speciali. In particolare, all'articolo 4, disciplina  il  riparto  di
competenze  legislative  di  Stato,  regioni  e  province   autonome,
individuando al comma 2, le materie oggetto di competenza concorrente
tra Stato e regioni e province autonome e, al  comma  3,  le  materie
oggetto di competenza esclusiva  dello  Stato.  Negli  ambiti  e  nei
profili normativi di competenza esclusiva dello Stato, le regioni non
possono prevedere una disciplina  diversa  dal  codice  e,  in  detti
ambiti e profili, lo  Stato  mantiene  il  potere  regolamentare  per
dettare la disciplina esecutiva ed attuativa del codice in  relazione
ai contratti non solo delle  amministrazioni  ed  enti  centrali,  ma
anche delle regioni. 
    Anche se la Provincia di Bolzano e' provincia autonoma dotata  di
uno Statuto speciale, dal mutato  assetto  costituzionale  a  seguito
della riforma del Titolo V della Costituzione - legge  costituzionale
successiva allo  statuto  -  non  si  ritiene  che  la  stessa  possa
legiferare e regolamentare  materia  di  competenza  esclusiva  dello
Stato, ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma  della  Costituzione.
Pertanto, alla luce di quanto previsto  dal  citato  articolo  4  del
codice dei contratti pubblici,  la  Provincia  di  Bolzano  non  puo'
prevedere una disciplina diversa da quella del codice, in materia  di
qualificazione e gare (selezione dei concorrenti, procedure,  criteri
di qualificazione), in materia di esecuzione dei contratti  (compresi
subappalto, direzione dei  lavori,  contabilita'  e  collaudo)  e  in
materia di contenzioso; cio' in quanto le  procedure  di  affidamento
vanno ricondotte alla nozione di «tutela della concorrenza»,  materia
che rientra nell'ambito della potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,  lett.  e)  della
Costituzione. Al  riguardo  si  segnalano  le  sentenze  della  Corte
costituzionale (n. 40l/2007, n. 431/2007, n. 411/2008) che in sintesi
hanno messo in evidenza che, nei criteri di  aggiudicazione  e  nelle
tipologie di gara, non puo' la regione  dettare  regole  difformi  da
quelle statali. 
    Tutto cio' Premesso, relativamente  alla  materia  dei  contratti
pubblici, si osserva che la provincia autonoma  ha  legiferato  nelle
materie  di  competenza  esclusiva  dello   Stato   eccedendo   dalla
competenza statutaria di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto. 
    Nello  specifico,  l'articolo  5  rubricato   come   «Norme   per
l'amministrazione  del  patrimonio  della   Provincia   autonoma   di
Bolzano», modifica l'articolo 15 della legge provinciale  n.  2/1987,
il quale, anche se rubricato «Acquisto di edifici»  si  riferisce  ad
acquisizione di immobili attraverso realizzazione di  opera  pubblica
mediante procedure di evidenza pubblica che  attengono  alla  materia
della concorrenza e, pertanto,  in  contrasto  con  i  commi  3  e  1
dell'art. 4, comma 3 del  codice  dei  contratti  pubblici,  i  quali
dispongono che le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la potesta' normativa nelle materie oggetto del codice  nel  rispetto
dei  vincoli   derivanti   dall'ordinamento   comunitario   e   delle
disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato. 
    Trattandosi, quindi, di una disposizione che  si  riferisce  alla
realizzazione  di  opera  pubblica  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica che attiene alla materia  della  concorrenza  per  i  motivi
suddetti, l'articolo 5 della  legge  provinciale  lede  il  principio
della  tutela   della   concorrenza   riservato   esclusivamente   al
legislatore statale. 
    L'articolo  27,  comma  7  che  introduce  l'articolo   6-sexies,
rubricato «Norme attuative», demanda  al  regolamento  di  esecuzione
della legge provinciale n. 17/1993 le modalita' di istituzione  e  di
funzionamento  delle  procedure   informatizzate,   con   particolare
riguardo all'abilitazione dei fornitori. 
    Anche questa disposizione attiene alla tutela della  concorrenza,
materia riservata esclusivamente al legislatore statale, e si pone in
contrasto con il suddetto art. 4, comma 3 del decreto legislativo  n.
163/2006. L'articolo 27, comma 7 appare, altresi', in  contrasto  con
l'articolo 85, comma 13 del codice dei contratti pubblici,  il  quale
prevede  che  le  regioni  e  le  province   autonome   non   possono
regolamentare le procedure di appalto in quanto  le  stesse  sono  di
competenza esclusiva dello Stato. 
    L'articolo 28, comma 1 che  introduce  l'art.  41-bis,  rubricato
«Avvilimento», attiene alla materia della concorrenza  di  competenza
esclusiva dello Stato e  disciplina  un  istituto  gia'  normato  nel
codice dei contratti pubblici agli articoli 49 e 50. 
    Pertanto, la provincia autonoma non puo' prevedere una disciplina
diversa da quella del codice, ne'  in  materia  di  qualificazioni  e
gare, ne' in materia di esecuzione di contratti e ne' in  materia  di
contenzioso;  cio'  in  quanto  le  procedure  di  affidamento  vanno
ricondotte  alla  tutela  della  concorrenza,  i  rapporti   connessi
all'esecuzione del contratto alla nozione di «ordinamento  civile»  e
la  materia  del  contenzioso  alla  «giurisdizione»,  materie  tutte
rientranti nella competenza esclusiva del legislatore statale. 
    Alla luce delle suddette motivazioni, il legislatore  provinciale
eccede dalla competenza di cui agli articoli 8  e  9  dello  Statuto,
invadendo la competenza riservata al  legislatore  statale  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma,  lett.  e)  della  Costituzione  in
materia  di   tutela   della   concorrenza,   nonche'   relativamente
all'articolo 28, comma 1,  anche  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma,  lett.  l)  Cost.,  in  materia  di   ordinamento   civile   e
giurisdizione. 
    2) Anche  l'articolo  31,  nel  prevedere  modifiche  alla  legge
provinciale n. 4/2006 recante «La gestione dei rifiuti  e  la  tutela
del suolo», introduce rilevanti differenze  rispetto  alla  normativa
nazionale di riferimento. 
    Premessa l'incontroversa riconducibilita'  della  disciplina  dei
rifiuti alla competenza legislativa statale di  tutela  dell'ambiente
di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. (da ultimo in modo
conforme Corte costituzionale sentenze numero 10/2009 e 61/2009),  in
via  preliminare,  si  deve  nel  merito  evidenziare  che  la  Corte
costituzionale si e' gia' pronunciata, con sentenza 14 marzo 2008, n.
62, riguardo ad alcune  previsioni  in  tema  di  ambiente  contenute
proprio nella legge provinciale di Bolzano n. 4 del 2006. 
    In tale sentenza, la Corte ha osservato che  rientra  nell'ambito
della «Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» il potere dello  stato
di fissare standard di tutela sull'intero  territorio  nazionale.  La
Corte, in particolare, ha evidenziato come la competenza  legislativa
esclusiva in materia di «tutela del paesaggio» ed «urbanistica» e  la
competenza legislativa concorrente in materia di «igiene  e  sanita»,
possono costituire un valido fondamento dell'intervento  provinciale,
ma tali competenze devono essere esercitate nel rispetto  dei  limiti
generali stabiliti dello Statuto speciale. Anche con sentenze  numero
378/2007 e 104/2008, si e' ribadito che la disciplina ambientale, che
scaturisce dall'esercizio di una competenza  esclusiva  dello  Stato,
quella in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, cui come
precisato, pacificamente e' riconducibile  il  settore  dei  rifiuti,
«viene a funzionare come un limite alla disciplina che le  regioni  e
le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per
cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare  il
livello di tutela ambientale stabilite dallo Stato». 
    Del resto, anche la successiva legge provinciale  n.  4/2008,  di
modifica  alla  legge  provinciale  n.  4/2006,  e'   stata   oggetto
d'impugnazione  per  violazione   della   normativa   comunitaria   e
nazionale. 
    In applicazione dei  principi  sottolineati  dalla  stessa  Corte
costituzionale, appare utile evidenziare come le previsioni contenute
nell'articolo 31,  seppur  attenuando  i  profili  di  illegittimita'
costituzionale, non superano del tutto le gia'  sviluppate  obiezioni
di  legittimita',  poiche'  contrastano  ancora  con   la   normativa
nazionale vigente, nella misura in cui introducono una disciplina che
riduce gli standard di tutela ambientale  stabiliti  dal  legislatore
statale  nella  disciplina  dei   rifiuti   contenuta   nel   decreto
legislativo n. 152/2006. 
    In primo luogo, infatti, l'articolo 31, comma  2  stabilisce  che
l'obbligo di adozione del formulario di identificazione del trasporto
di rifiuti non sussiste in caso di trasporti di rifiuti speciali  non
pericolosi che non eccedano la quantita' di 30 chilogrammi  o  di  30
litri effettuati dal produttore di rifiuti stessi. Tuttavia, la norma
provinciale omette di specificare che il trasporto di rifiuti oggetto
della deroga, oltre che  dai  limiti  quantitativi,  dovrebbe  essere
contraddistinto dal carattere occasionale  e  saltuario,  cosi'  come
previsto dall'art. 193, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006. Quest'ultimo,
infatti, esonera dall'obbligo di tenuta del  formulario  soltanto  «i
trasporti di rifiuti non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  di
rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano  la
quantita' di trenta chilogrammi o trenta litri». 
    In applicazione  della  norma  provinciale  in  oggetto,  quindi,
finirebbe col venir  meno  la  deroga  all'obbligo  di  utilizzo  del
formulario anche per coloro che effettuano tali tipi di trasporti  in
maniera abituale od anche professionalmente. 
    In secondo luogo, il medesimo articolo, al comma 3 stabilisce  le
sanzioni amministrative pecuniarie in caso  di  mancata,  incompleta,
inesatta  compilazione  del  formulario  dei   rifiuti,   indicandone
l'importo da un minimo di 50 euro a un massimo di  4.500  euro.  Tale
disposizione risulta in  contrasto  con  la  normativa  nazionale  in
quanto prevede sanzioni meno restrittive rispetto a quelle  contenute
nell'art. 258, comma 4 del d.lgs. n.  152/2006  che  indica  sanzioni
pecuniarie che vanno da un minimo di 1.600,00 euro ad un  massimo  di
9.300,00 euro. Anche in questo caso, la disciplina provinciale  oltre
ad incidere sull'assetto della  tutela  ambientale,  incide  in  modo
significativo sull'uniformita' e la parita' di  trattamento  tra  gli
operatori economici nel settore  dei  servizi  pubblici,  ambito  nel
quale rientra lo smaltimento dei rifiuti. 
    Cosi' disponendo, la norma provinciale  eccede  dalla  competenza
statutaria di cui agli articoli 8 e 9  dello  statuto  ed  invade  la
competenza riservata esclusivamente al legislatore statale  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione in  materia
di tutela dell'ambiente. 
    3) Gli articoli 25 e 52  prevedono  disposizioni  in  materia  di
personale provinciale. 
    L'articolo 25, nel sostituire l'articolo 14, comma 2 della  legge
provinciale  n.  10/1992  recante  «Riordinamento   della   struttura
dirigenziale della Provincia autonoma  di  Bolzano»  prevede  che  la
nomina del  direttore  generale  e  dei  direttori  di  dipartimento,
eccettuata quella a direttore d'ufficio, puo' essere conferita  [...]
a persone estranee all'amministrazione provinciale,  di  riconosciuta
esperienza e competenza, in possesso  di  diploma  di  laurea  e  dei
requisiti    prescritti    per    l'accesso    all'impiego     presso
l'amministrazione provinciale, escluso il limite di eta'. 
    Nel prevedere la possibilita' di conferire incarichi senza  alcun
limite d'eta', la provincia eccede dalla  sua  competenza  in  quanto
legifera in  materie  quali  l'ordinamento  civile  e  la  previdenza
sociale che non rientrano tra quelle riservate alla  provincia  dallo
statuto di autonomia. 
    E' vero che ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la  Provincia  ha
competenza esclusiva in materia di ordinamento di uffici  provinciali
e di personale ad esso addetto, ma e' anche vero che la  disposizione
di cui trattasi, incide sulla materia del diritto del lavoro e  della
previdenza  sociale,  materie  queste   riservate   alla   competenza
esclusiva del legislatore statale, il quale  ridefinisce  il  sistema
previdenziale  allo   scopo   di   garantire   la   tutela   prevista
dall'articolo 38 della Costituzione, rivedendone i criteri di calcolo
dei  trattamenti  pensionistici  attraverso  la  commisurazione   dei
trattamenti  alla  contribuzione,  le  condizioni  di  accesso   alle
prestazioni  con  affermazione  del   principio   di   flessibilita',
l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel  rispetto  della
pluralita' degli organismi assicurativi, l'agevolazione  delle  forme
pensionistiche  complementari  allo  scopo  di   consentire   livelli
aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa
pensionistica nel  rapporto  con  il  prodotto  interno  lordo  e  lo
sviluppo del sistema previdenziale medesimo (legge n. 335/1995). 
    Pertanto, la norma provinciale eccede dalla competenza statutaria
di cui all'art. 8 dello Statuto e si pone  in  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lett. l) ed o) della Costituzione in  materia  di
ordinamento civile e previdenza sociale nonche'  con  i  principi  di
ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione, fissati rispettivamente agli  artt.  3  e  97  della
Costituzione. 
    4) L'articolo 52,  invece,  stabilisce  che,  al  fine  di  poter
accedere all'impiego quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico
e collaboratrice pedagogica,  si  deve  attestare  l'appartenenza  al
gruppo linguistico ladino. E' pur vero che l'attestazione  al  gruppo
linguistico serve per evitare rischi  di  opportunismo  e,  pertanto,
l'articolo 89 dello statuto prevede che i posti nelle amministrazioni
statali  sono  assegnati   in   base   all'appartenenza   ai   gruppi
linguistici, secondo i dati forniti dal censimento. Questo pero'  non
significa che l'insegnante o il collaboratore pedagogico nelle scuole
ladine devono appartenere rigorosamente al  gruppo  ladino.  Infatti,
l'art. 2 del d.P.P. n. 20/2003 prevede che tutti coloro  che  vengono
assunti  all'impiego  provinciale  debbano   avere   l'attestato   di
appartenenza al gruppo, tranne coloro che aspirano all'insegnamento o
a  professioni  equiparate.  Inoltre  il  Titolo  II  del  d.P.R.  n.
752/1976, all'art. 8, dispone che i posti dei ruoli, considerati  per
amministrazione nonche' per gruppi di  qualifiche  funzionali  o  per
categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono
riservati  ai  cittadini  appartenenti  a  ciascuno  dei  tre  gruppi
linguistici in rapporto alla  consistenza  dei  gruppi  stessi  quale
risulta  dalle  dichiarazioni  di   appartenenza   rese   nell'ultimo
censimento ufficiale della popolazione. I posti riservati ad uno  dei
gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o
perche' i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono  coperti
da aspiranti degli altri gruppi linguistici che,  avendo  partecipato
al concorso o alla selezione, siano  risultati  idonei,  purche'  non
venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo
linguistico nel gruppo di  calcolo  delle  quote  proporzionali.  Per
fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate,
detto limite puo' essere superato per un  numero  di  assunzioni  non
superiore  ai  tre  decimi  dei  posti  non  ricoperti  nel   profilo
professionale e di cio' si tiene gradualmente conto  nel  riparto  di
successive assunzioni. 
    Alla luce di tale disposizione, si intuisce che  all'insegnamento
possono accedere  tutti  i  gruppi  linguistici,  fermo  restando  la
precedenza assoluta dei cittadini che  dichiarano  l'appartenenza  al
gruppo ladino (d.P.R. n. 89/1983, art. 12, comma 3).  Inoltre  l'art.
12, comma 6 del d.P.R. n. 89/1983, pur specificando che per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole delle localita' ladine e' richiesta una
adeguata conoscenza della  lingua  italiana,  tedesca  e  ladina,  da
comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del  titolo  I
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
e, per quella ladina, mediante  un  esame  da  svolgersi  davanti  ad
apposita commissione, nulla dispone  in  merito  all'appartenenza  al
gruppo. 
    Pertanto,  la  disposizione  provinciale,  nel  richiedere   come
requisito necessario l'appartenenza al gruppo ladino per insegnare  o
collaborare nelle scuole ladine  dell'infanzia,  viola  non  solo  le
norme di attuazione dello statuto cosi' come su indicate ma  si  pone
anche in contrasto con le stesse disposizioni previste dallo Statuto.
In particolare, si pone in contrasto con l'art. 19 che nulla  dispone
in merito all'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento  nelle
scuole materne nonche' con l'art. 89, il quale prevede  che  i  posti
delle amministrazioni  sono  riservati  a  ciascuno  dei  tre  gruppi
linguistici e che tale attribuzione e' effettuata  gradualmente  fino
alla copertura dei posti vacanti. 
    Di  conseguenza,  il  requisito   di   appartenenza   al   gruppo
linguistico ladini, richiesto  in  maniera  specifica,  comporta  una
lesione del principio di  non  discriminazione  sancito  non  solo  a
livello costituzionale ma anche a livello comunitario. 
    Infatti, cosi' disponendo,  la  norma  provinciale  eccede  dalla
competenza statutaria di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto, violando
lo stesso Statuto agli articoli 19 e 89, l'art. 3 della Costituzione,
in quanto si pone in  contrasto  col  principio  di  uguaglianza  fra
cittadini, gli articoli 12 e 13 del Trattato CE  in  quanto  lede  il
principio di non discriminazione volto  a  garantire  la  parita'  di
trattamento, l'articolo 97 Cost. per il  mancato  rispetto  del  buon
andamento e  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione  nonche'
l'art. 117, primo comma della Costituzione in quanto non  rispetta  i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.